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Grido di allarme per il legislatore

avv. Romolo Reboa, avv. Reboa, Romolo Reboa, Reboa, Romolo, Ingiustizia la PAROLA al POPOLO, la PAROLA al POPOLOQuando è impossibile la riscossione della pena pecuniaria (o di una rata), l'ufficio giudiziario trasmette gli atti (tramite il P.M.) al magistrato di sorveglianza che, se accerta l'effettiva insolvibilità del condannato (disp. att 182 c.p.p.), converte la pena in una sanzione sostitutiva (1), se, invece, rileva una temporanea situazione di precarietà /indisponibilità economica del debitore (insolvenza) può: A) disporre la rateizzazione della pena pecuniaria (3), ovvero, B) differire la conversione (4) (art. 660 c.p.p.). Ciò premesso si ricorda che dal 1 gennaio 2006 il servizio nazionale della riscossione è svolto direttamente all'Agenzia delle Entrate, tramite Equitalia s.p.a., essendo stato soppresso il sistema di affidamento in concessione, a cui era stato assegnato per effetto della riforma introdotta dal D.Lgs. 8.7.1997, n.237, che lo sottraeva ai cancellieri (quali agenti delle finanze) che fino allora lo avevano curato. Più specificamente, per la gestione dei crediti di giustizia è stata costituita la società Equitalia Giustizia Spa (art.1, c.367, L. 24.12.2007, n. 244), con cui il Ministero della Giustizia ha stipulato, in data 23 settembre 2010, una convenzione attualmente operativa per gli uffici giudiziari delle Corti di Appello di Milano, Brescia, Palermo, Firenze e Venezia). Negli uffici giudiziari non ancora in Convenzione, la riscossione viene esercitata mediante Equitalia s.p.a.. L'ufficio giudiziario per fare ricorso alla procedura di conversione deve ricevere, entro 3 anni dalla consegna ruolo, la comunicazione d'inesigibilità del credito. La mancata comunicazione costituisce causa di perdita del diritto al discarico (art. 19, c.2, lett. c) D. Lg.vo 112/1999). Alla locuzione "comunicazione di inesigibilità" non deve attribuirsi il significato di documentazione attestante il completo svolgimento, con esito negativo o infruttuoso, dell'attività esecutiva su tutti i beni risultanti dall'effettuazione dell'accesso all'anagrafe tributaria, bensì quello di documentazione comprovante l'avvenuto infruttuoso inizio, quantomeno, dell'attività di riscossione (Circolare M.Fin. del 27/11/00, n. 215). Equitalia quindi deve notiziare l'Ente creditore circa le somme non riscosse e tale comunicazione è dovuta anche in presenza di vendita forzosa o fallimentare. Agli uffici giudiziari, però, che chiedono di conoscere l'esito dell'attività posta in essere, per i ruoli ormai consegnati da anni, Equitalia S.p.A eccepisce la proroga del termine per la comunicazione di inesigibilità e, pertanto, è di fatto inibita la possibilità di attivare la procedura di conversione della pena. Ciò perchè il Legislatore ha reiteramente prorogato i termini di trasmissione (anche per via informatica) delle comunicazioni di inesigibilità. Da ultimo l'ultima proroga al 31 dicembre 2013 per tutti i ruoli consegnati dagli uffici giudiziari dal 1 luglio 2002 al 31 dicembre 2010, è stata introdotta con D.L. 29.12.2011, n.216; conv. in L. 24.2.2012, n.14. Il quadro normativo in proposito è complesso, e si vuole risparmiare al lettore la lunga lista di disposizioni succedutesi nel tempo in materia. Fermo restando, che: a) per le pene pecuniarie in costanza di attività di esecuzione la prescrizione non è operante (e la stessa conversione della pena pecuniaria per insolvibilità già di per sè costituisce attività di esecuzione) (cfr. Cass. Pen., Sez. 4, 11464 del 2001); e b) nel caso in cui il condannato si sottragga all'esecuzione della pena, il termine di prescrizione della stessa decorre dal momento in cui si verifica tale sottrazione da ritenersi coincidente con lo scadere del termine per l'adempimento volontario assegnato al condannato con l'invito al pagamento (Cass. Pen., Sez. 6, n. 5625/2006) (art. 172, c.4, c.p.p.), tuttavia, se la comunicazione nei predetti casi perviene da Equitalia, dopo il decorso del termine per la prescrizione della pena pecuniaria (rispettivamente dieci anni per la multa e cinque per l'ammenda) decorrente dalla data di accertamento dell'insolvibilità, indubbiamente si crea un danno all'erario; a cui consegue la beffa per l'ufficio giudiziario, costretto a chiedere il discarico della pena pecuniaria per intervenuta estinzione per prescrizione, di dovere nel contempo pagare a Equitalia le spese per le procedure esecutive azionate (art. 17, D.Lgs n. 112/99 e D.M. 21.11.2000). E allora, appare chiaro, che le comunicazioni di inesigibilità dei crediti costituiti dalle pene pecuniarie non possano essere oggetto di ulteriore proroga ovvero il legislatore deve espressamente escluderli da una eventuale ulteriore proroga, essendo caratterizzati da profili di specificità rispetto alla totalità delle entrate dello Stato.

Alfredo Rovere*

Dirigente Ispettore Ministero della Giustizia

(1) sanzioni limitative della libertà personale non a carattere detentivo: libertà controllata o lavoro sostitutivo. Per i reati di competenza del giudice di pace, lo stesso giudice opera l'eventuale conversione della pena pecuniaria, in lavoro sostitutivo se richiesto dal condannato o, in mancanza, in permanenza domiciliare.

(3) rinnovabile per una sola volta se lo stato di insolvibilità perdura.

(4) per un tempo non superiore a sei mesi.

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