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Le spese straordinarie per il mantenimento dei figli

Il Protocollo d’Intesa firmato tra l’Ordine degli Avvocati Roma e il Tribunale Capitolino nel dicembre dell’anno 2014, offre puntuale definizione delle spese straordinarie ponendo fine ad un’annosa diatriba, fonte di copioso contenzioso nelle Aule giudiziarie. Pregevole la ratio del provvedimento se si considera che, oltre alla richiamata finalità deflativa delle liti, consente al coniuge cui è affidata l’amministrazione dell’assegno di mantenimento una gestione più responsabile ed oculata della somma corrisposta dall’obbligato.

Secondo la richiamata definizione devono essere considerate straordinarie le spese “oggettivamente imprevedibili nell’an” come anche le spese che, “quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. In tale ambito - prosegue il documento – vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o farmaci già prescritti dal medico individuato di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori”.

Il provvedimento individua con estrema chiarezza quali voci attengono alle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (enucleando ulteriori sottocategorie quali: le scolastiche, quelle di natura ludica e parascolastica, le sportive e quelle medico-sanitarie) e quali invece devono considerarsi “obbligatorie” e quindi non soggette all’obbligo di previa concertazione con l’altro genitore.
Grazie alla tipizzazione concordata nel Protocollo d’Intesa è stato meglio definito cosa debba intendersi per “straordinarietà” della spesa, dando forma a quell’obbligo di carattere generale prescritto dal codice di merito all’art. 147 e sine dubio operativo anche in caso di separazione personale tra i genitori.
Anche i numerosi arresti giurisprudenziali hanno concluso per il riconoscimento in favore della prole, anche a seguito della separazione personale tra coniugi, del diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. (Cfr. ex multis Cass. Civ., Sezione VI,  Ordinanza n. 21273 del 18/09/2013).
Si evince chiaramente il riferimento alle spese, non solo di natura c.d. ordinaria, ma anche a quelle di tipo “straordinario”, costantemente riconosciute dalla Giurisprudenza di Legittimità.
Sul punto, peraltro, numerose sono le questioni giuridiche portate all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour e meritevoli di trattazione, sia pure sinteticamente, in questa sede.
a) Obbligo di concertazione preventiva
Assai recente è l’intervento teso a definire la sussistenza o meno di un obbligo di previa concertazione della spese straordinaria. La Suprema Corte ha disposto che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di arredamento della cameretta, stage per l'apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. Sicché, qualora il coniuge non interpellato sia chiamato a rimborsare la quota di spettanza e si opponga alla spesa sostenuta a sua insaputa “il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”. (Così Cass. Civ., Sezione 6, Ordinanza n. 16175 del 30/07/2015).
b) Natura del provvedimento del giudice della separazione in materia di spese
La Cassazione, con ordinanza del 02.03.2016, ha confermato il principio per cui  il provvedimento con il quale, in sede di separazione, il Giudice stabilisce che il genitore non affidatario paghi le spese straordinarie costituisce idoneo titolo esecutivo. Ciò posto, è sufficiente, statuiscono gli Ermellini, che il genitore che le ha sostenute alleghi e documenti l’effettiva sopravvenienza degli esborsi e la relativa entità affinchè possa utilmente procedere in sede monitoria. Il genitore opponente non può sindacare la natura illiquida ed inesigibile del credito contestato, in quanto tali eccezioni risultano del tutto infondate, secondo il costante orientamento della giurisprudenza. Piuttosto deve argomentare in ordine alla non rispondenza delle spese all’interesse del minore ovvero all’insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli.
c) Impossibilità di determinazione in via forfettaria delle spese straordinarie nell’assegno di mantenimento
È con la sentenza 11894 del 09/06/2015 che la Suprema Corte ha ribadito l’impossibilità di includere in via forfettaria nell’assegno di mantenimento le spese che, per loro natura, hanno i caratteri dell’imprevedibilità e dell’imponderabilità in via aprioristica.
Cosicchè una simile determinazione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole. Manifesto è, infatti, il pregiudizio che potrebbe colpire i soggetti nel cui primario interesse vengono disposti i provvedimenti in materia di mantenimento: potrebbe darsi che le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno "cumulativo" non consentano di provvedere alle cure necessarie  ad altri indispensabili apporti.
Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia.
Appare evidente il filo conduttore che lega le richiamate pronunce giurisprudenziali con il Protocollo d’Intesa sopra richiamato: manifesto è, infatti, il tentativo dei menzionati provvedimenti di delineare, in maniera quanto più possibile dettagliata e puntuale, una materia di cui il legislatore non ha dettato rigorosa regolamentazione.
Superate le difficoltà applicative, non si può che apprezzare il pregio offerto da detta soluzione di politica legislativa: consentire che sia il diritto vivente a modellare a sua immagine la regolamentazione di una materia in costante divenire e che finisce per incidere su interessi strettamente personali delle parti in causa.

Matteo Santini 

avvocato del Foro di Roma 

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