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Il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha pubblicato una nota "Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Riscossione del contributo unificato in presenza di domanda riconvenzionale" al fine di dirimere dubbi interpretativi che erano stati segnalati. In particolare la Circolare ha il merito di fare chiarezza su un punto cruciale ossia il rimanente 50% del contributo unificato non pagato con il deposito del ricorso monitorio compete alla parte che per prima si costituisce in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (ex art 14 comma 3 T.U. Spese Giustizia) e rimane sempre e comunque pari al 50%, mentre per la riconvenzionale si dovrà fare riferimento all'eventuale maggior valore di questa - non sommato al valore del decreto ingiuntivo.
Si legge nella Circolare che "la parte opponente sarà tenuta al versamento del contributo unificato di importo:
a) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante dall'applicazione dell'art. 13 D.P.R. 115/2002 nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento di valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato", vale a dire che pur in presenza di riconvenzionale nulla di più (rispetto al 50% mancante alla procedura monitoria) sarà dovuto se il valore della riconvenzionale rientri - ai fini del pagamento del contriburto unificato - nello scaglione del ricorso monitorio. " ... al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato", viene, infatti specificato nella Circolare non vi è "... alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori", vale a dire il valore del ricorso monitorio e quello della riconvenzionale.
La Circolare continua con il secondo caso, vale a dire il pagamento di un contributo unificato:
"b) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso il pagamento del contributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo fino a concorrenza dell'importo a tale titolo dovuto ex art. 13 comma 3 cit, in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale (a titolo di pagamento integrativo art 14 comma 3 prima parte".
Al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato deve farsi riferimento a quella maggiore tra l'importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nella opposizione a decreto ingiuntivo senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori.
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