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Giustizia: il CNF dà il via allo sportello del cittadino

Il Consiglio nazionale forense ha approvato il Regolamento n. 2-R-2013 che disciplina le modalità di accesso allo Sportello del cittadino, che dovrà essere istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine per fornire un servizio, gratuito, di informazione e orientamento ai cittadini sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia. L'Avvocatura si fa promotrice di una iniziativa importante con l'obiettivo di avvicinare la giustizia ai cittadini, sulla scia di quanto previsto dalla nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense (legge 247/2012). L'iniziativa concretizza così la funzione sussidiaria degli Ordini forensi e afferma il ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Costituzione affida agli avvocati (funzione sociale) anche attraverso un' attività di "servizio" gratuito e organizzato. Sin da subito, e comunque non oltre il 30 novembre 2013, i Consigli dell'Ordine dovranno istituire nelle loro sedi lo Sportello del cittadino. Tempi e modalità di accesso sono state stabiliti dal CNF che oggi ha approvato il regolamento n. 2-R-2013 in attuazione dell'articolo 30 della legge 247/2012. "Il nuovo ordinamento forense restituisce l'Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa; l'Avvocatura interpreta questo ruolo essenziale per la giurisdizione anche prestando di un'attività di servizio a vantaggio e senza costi per la collettività", commenta il presidente del CNF Guido Alpa. Presso gli Sportelli, aperti nei locali dei Consigli dell'Ordine e secondo modalità organizzative che dovranno essere adeguatamente rese note al pubblico, i cittadini potranno rivolgersi, gratuitamente, ad avvocati per ottenere informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia. E' esclusa ogni attività di consulenza ed è vietata l' informazione sui giudizi pendenti. Inoltre, lo Sportello fornirà informazioni sulle caratteristiche delle prestazioni professionali e sulla loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso; sulle formalità necessarie relative al conferimento dell'incarico e sui diritti e gli obblighi che ne derivano; sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione. Le informazioni potranno riguardare gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento; i possibili tempi di un giudizio ed i criteri per la individuazione dei costi , anche conseguenti alla soccombenza; informazioni sulla difesa di ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato e quelle relative ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie, e i relativi vantaggi in termini di costi e tempi. Per garantire la qualità delle informazioni, gli avvocati a disposizione nello Sportello saranno iscritti un elenco, nell'ambito della materia di propria competenza e a condizione che siano in regola con tutti gli adempimenti disciplinari, formativi, amministrativi; l'elenco è tenuto dal Consiglio dell'Ordine e dovrà essere aggiornato. Il regolamento, al fine di evitare ogni ipotesi di accaparramento di clientela, prevede anche ferme incompatibilità per l'avvocato che ha fornito le informazioni e per i suoi vicini-parenti o colleghi di studio, prevedendo adeguati sistemi di controllo; il rifiuto immotivato di fornire il servizio o la mancata presenza dell'avvocato nel turno di riferimento senza valido motivo sono cause di esclusione dall'elenco. Il servizio è finanziato dalla categoria forense. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale www.consiglionazionaleforense.it ed entrerà in vigore il 4 maggio. (fonte: CNF)

Di seguito il testo del regolamento:

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 19 aprile 2013, n. 2.

Norme per le modalità di accesso allo Sportello del cittadino

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

nella seduta del 19 aprile 2013

Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. u) e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Considerata la necessità di provvedere alla regolamentazione delle modalità di accesso allo Sportello per il cittadino;

ADOTTA

il seguente regolamento.

Art. 1.

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. I Consigli dell'Ordine provvedono, in conformità alle disposizioni del presente regolamento, ad istituire e disciplinare lo Sportello per il cittadino, di seguito denominato "sportello".

2. Lo sportello ha il compito di fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza. È altresì vietata l'informazione sui giudizi pendenti.

Art. 2.

Informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;

b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;

c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;

d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.

Art. 3.

Informazioni e orientamento per l'accesso alla giustizia

1. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

c) in materia di difesa di ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il servizio avrà altresì ad oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione o risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 4.

Accesso al servizio

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Il servizio prestato dallo sportello viene reso nei locali del Consiglio dell'Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità.

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Art. 5.

Elenco dei professionisti iscritti allo sportello

1. Il servizio prestato dallo sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell'ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

2. L'elenco, ad uso interno del Consiglio, dovrà essere aggiornato con cadenza almeno biennale e contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.

3. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando le di materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.

4. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

5. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

6. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco di cui al comma 1, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Art. 6.

Violazione del regolamento

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e del proprio.

2. Comporta l'esclusione dall'elenco:

a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;

b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;

c) il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 5, comma 1;

d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5, commi 4 e 5.

Art. 7.

Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'espletamento delle attività dello sportello sono posti a carico degli iscritti a ciascun albo ed elenco, nella misura fissata da ciascun Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 29, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio nazionale forense, www.consiglionazionaleforense.it.

2. I Consigli dell'Ordine dovranno istituire lo Sportello per il cittadino entro e non oltre il 30 novembre 2013.

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